{"id":118,"date":"2020-12-26T16:28:12","date_gmt":"2020-12-26T16:28:12","guid":{"rendered":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/commissione-centrale-tutela-ambiente-montano-calabria\/articoli-e-materiali\/"},"modified":"2024-12-06T09:08:09","modified_gmt":"2024-12-06T09:08:09","slug":"articoli-e-materiali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/commissione-centrale-tutela-ambiente-montano-calabria\/articoli-e-materiali\/","title":{"rendered":"Articoli e Materiali"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/organizzazione.cai.it\/commissione-centrale-tutela-ambiente-montano-calabria\/wp-content\/uploads\/sites\/92\/2024\/12\/Le-otto-R-di-Latouche.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Le otto R di Latouche<\/a><\/p>\n<p>Le otto R di Latouche \u2013 verso la Decrescita<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.decrescita.it\/modules\/article\/view.article.php\/c1\/17#article-writer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>\u00a0Serge Latouche<\/em><\/a><\/p>\n<p><em>Sommario:\u00a0La \u201csociet\u00e0 della decrescita\u201d presuppone, come primo passo, la drastica diminuzione degli effetti negativi della crescita e, come secondo passo, l\u2019attivazione dei circoli virtuosi legati alla decrescita: ridurre il saccheggio della biosfera non pu\u00f2 che condurci ad un miglior modo di vivere. Questo processo comporta otto obiettivi interdipendenti, le 8 R: rivalutare, ricontestualizzare, ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Tutte insieme possono portare, nel tempo, ad una decrescita serena, conviviale e pacifica.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Rivalutare.<\/em><\/strong><em>\u00a0Rivedere i valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita, cambiando quelli che devono esser cambiati. L\u2019altruismo dovr\u00e0 prevalere sull\u2019egoismo, la cooperazione sulla concorrenza, il piacere del tempo libero sull\u2019ossessione del lavoro, la cura della vita sociale sul consumo illimitato, il locale sul globale, il bello sull\u2019efficiente, il ragionevole sul razionale. Questa rivalutazione deve poter superare l\u2019immaginario in cui viviamo, i cui valori sono sistemici, sono cio\u00e8 suscitati e stimolati dal sistema, che a loro volta contribuiscono a rafforzare.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Ricontestualizzare.<\/em><\/strong><em>\u00a0Modificare il contesto concettuale ed emozionale di una situazione, o il punto di vista secondo cui essa \u00e8 vissuta, cos\u00ec da mutarne completamente il senso. Questo cambiamento si impone, ad esempio, per i concetti di ricchezza e di povert\u00e0 e ancor pi\u00f9 urgentemente per scarsit\u00e0 e abbondanza, la \u201cdiabolica coppia\u201d fondatrice dell\u2019immaginario economico. L\u2019economia attuale, infatti, trasforma l\u2019abbondanza naturale in scarsit\u00e0, creando artificialmente mancanza e bisogno, attraverso l\u2019appropriazione della natura e la sua mercificazione.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Ristrutturare.<\/em><\/strong><em>\u00a0Adattare in funzione del cambiamento dei valori le strutture economico-produttive, i modelli di consumo, i rapporti sociali, gli stili di vita, cos\u00ec da orientarli verso una societ\u00e0 di decrescita. Quanto pi\u00f9 questa ristrutturazione sar\u00e0 radicale, tanto pi\u00f9 il carattere sistemico dei valori dominanti verr\u00e0 sradicato.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Rilocalizzare.<\/em><\/strong><em>\u00a0Consumare essenzialmente prodotti locali, prodotti da aziende sostenute dall\u2019economia locale. Di conseguenza, ogni decisione di natura economica va presa su scala locale, per bisogni locali. Inoltre, se le idee devono ignorare le frontiere, i movimenti di merci e capitali devono invece essere ridotti al minimo, evitando i costi legati ai trasporti (infrastrutture, ma anche inquinamento, effetto serra e cambiamento climatico).<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Ridistribuire.<\/em><\/strong><em>\u00a0Garantire a tutti gli abitanti del pianeta l\u2019accesso alle risorse naturali e ad un\u2019equa distribuzione della ricchezza, assicurando un lavoro soddisfacente e condizioni di vita dignitose per tutti. Predare meno piuttosto che \u201cdare di pi\u00f9\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Ridurre.<\/em><\/strong><em>\u00a0Sia l\u2019impatto sulla biosfera dei nostri modi di produrre e consumare che gli orari di lavoro. Il consumo di risorse va ridotto sino a tornare ad un\u2019impronta ecologica pari ad un pianeta. La potenza energetica necessaria ad un tenore di vita decoroso (riscaldamento, igiene personale, illuminazione, trasporti, produzione dei beni materiali fondamentali) equivale circa a quella richiesta da un piccolo radiatore acceso di continuo (1 kw). Oggi il Nord America consuma dodici volte tanto, l\u2019Europa occidentale cinque, mentre un terzo dell\u2019umanit\u00e0 resta ben sotto questa soglia. Questo consumo eccessivo va ridotto per assicurare a tutti condizioni di vita eque e dignitose.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Riutilizzare.<\/em><\/strong><em>\u00a0Riparare le apparecchiature e i beni d\u2019uso anzich\u00e9 gettarli in una discarica, superando cos\u00ec l\u2019ossessione, funzionale alla societ\u00e0 dei consumi, dell\u2019obsolescenza degli oggetti e la continua \u201ctensione al nuovo\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Riciclare.<\/em><\/strong><em>\u00a0Recuperare tutti gli scarti non decomponibili derivanti dalle nostre attivit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL PERCORSO A OSTACOLI DEGLI ORTAM<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il secondo corso di aggiornamento di noi gi\u00e0 in possesso della qualifica di operatori della Tutela dell&#8217;Ambiente Montano(TAM) ha completato la nostra formazione, in vista del nostro impegno concreto sul territorio come sentinelle ma, soprattutto, come possibili attori nelle decisioni politiche e amministrative che incideranno sulla tutela del nostro ambiente. Un&#8217;attivit\u00e0 e un impegno non facili, che ci impone di vigilare con attenzione sui tentativi di violazioni\/alterazioni dell&#8217;ambiente sempre pi\u00f9 frequenti, ma anche fronteggiare, con una appropriata attivit\u00e0 di educazione ambientale, la continua pubblicit\u00e0 ingannevole e la disinformazione sul cambiamento climatico e sulle questioni ambientali, diffuse da multinazionali inquinanti, dirette, per un verso, a rendere poco credibili le risultanze scientifiche che ormai confermano la dipendenza del cambiamento climatico dagli agenti inquinanti rilasciati nell\u2019atmosfera, dall&#8217;altro a scaricare la responsabilit\u00e0 dell&#8217; inquinamento ambientale solo sui comportamenti dei cittadini: \u00e8 l&#8217;attribuzione della cosiddetta eco-guilt=colpa ecologica, un senso di colpa che ha conseguenze negative perch\u00e9 genera immobilismo, oltre a sollevare da ogni responsabilit\u00e0 chi produce le fonti dell\u2019inquinamento. Parafrasando un noto detto, mi viene da dire che &#8220;le vie dell&#8217;inquinamento ambientale sono infinite&#8221;!<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&#8217;essere soci CAI ci permette di esercitare la funzione di sentinelle ambientali sia come cittadini sia come parte di una prestigiosa e storica associazione riconosciuta anche come ente di tutela ambientale. In ogni caso dovremo conoscere ed essere consapevoli dei nostri diritti sull\u2019ambiente. \u00c8 bene, perci\u00f2, ricordare come questi diritti si possono esercitare all\u2019interno della cornice legislativa esistente, che li riconosce. Solo una loro buona conoscenza ci permetter\u00e0 di essere credibili interlocutori dei dirigenti pubblici, anche esercitando ferma opposizione ai provvedimenti di volta in volta in discussione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Per molto tempo non si \u00e8 avvertita la necessit\u00e0 di imporre delle regole generali indirizzate alla tutela dell\u2019AMBIENTE, per l&#8217;indeterminatezza del concetto stesso, dovuta alla sua vastit\u00e0 e complessit\u00e0, complice, anche, l\u2019uso polimorfico della parola che ha reso difficile la comprensione delle relazioni uomo-ambiente-natura. Lo stesso art. 9 della nostra Costituzione, che, prima al mondo, ha sancito l\u2019obbligo di tutela del PAESAGGIO, \u00e8 stato considerato una dichiarazione di principio per la cura di un\u2019entit\u00e0 astratta, priva di contenuti materiali, al punto che, ancora oggi, si reclama di adottare una modifica della Carta per inserire nell\u2019articolo. 9 la parola &lt;&lt;ambiente&gt;&gt;. E s\u00ec che la suprema Corte di Cassazione fin dal 1979 ha pensato bene di demolire questo errato pensiero con due famose sentenze: n.5172 del 1979 e n.5650 del 1996. Nella prima, la suprema Corte afferma che il diritto alla salute deve essere &lt;&lt;&#8230;non solo inteso come diritto all\u2019incolumit\u00e0 fisica e alla vita, ma come vero e proprio diritto all\u2019ambiente salubre che neppure la P.A. pu\u00f2 sacrificare o comprimere&#8230;&gt;&gt; ponendo, di fatto, il principio di tutela dell\u2019art. 9 Cost. al servizio dell\u2019art. 32 (diritto alla salute).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Con la seconda, relativa alla catastrofe del Vajont, ha affermato che &lt;&lt;&#8230;la stessa configurabilit\u00e0 del bene ambiente e la risarcibilit\u00e0 del danno ambientale, pur specificamente regolato dall\u2019art. 18 della legge n. 349\/1986 (istitutiva del Ministero dell\u2019Ambiente n.d.r), trovano la fonte genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42) che concernono l\u2019individuo e la collettivit\u00e0 nel suo habitat economico, sociale e ambientale\u00bb e, pertanto, che, anche prima della legge n. 349\/1986, la Costituzione e la norma generale dell\u2019art. 2043 cod. civ. \u00ab\u2026apprestavano all\u2019ambiente una tutela organica\u00bb. (Con questa motivazione la Corte ha applicato in modo retroattivo alla tragedia del Vajont &#8211; la tragedia \u00e8 del 1963 la sentenza \u00e8 del 1996 &#8211; il reato di danno ambientale, con i conseguenti obblighi di risarcimento e ripristino dei luoghi, introdotto nel 1986 con la citata legge n.349 che prevede, appunto, la figura giuridica autonoma di &lt;&lt;danno ambientale&gt;&gt;. In questa stessa legge, troviamo, per la prima volta, il riconoscimento di concreti diritti dei cittadini all\u2019ambiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Abbiamo due possibilit\u00e0 per attivare il nostro impegno: come cittadini, avvalendoci del diritto di accesso agli atti, che in materia di ambiente \u00e8 particolarmente generalizzato; come soci CAI, se il nostro gruppo regionale sar\u00e0 accreditato presso gli organi della regione Calabria. Nel primo caso la nostra potr\u00e0 essere solo una forma di opposizione a provvedimenti gi\u00e0 approvati e spesso esecutivi quando ne veniamo conoscenza, con scarse possibilit\u00e0 di successo di evitare un danno gi\u00e0 in atto; nel secondo saremo parte del procedimento decisionale, con un confronto diretto con gli organi amministrativi deputati alla tutela e\/o alla gestione e alla regolamentazione della fruizione del nostro territorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La legislazione ambientale, dopo l\u2019affermarsi del concreto pericolo di RISCHIO AMBIENTALE, ha regolamentato in modo strutturale il riconoscimento di diritti al cittadino in relazione all\u2019ambiente. Il rischio non \u00e8 altro che il timore che un danno si verifichi con un certo grado di probabilit\u00e0, perci\u00f2 ad esso si accompagnano incertezza e insicurezza. Per difendersi dall\u2019incertezza si adotta il principio di precauzione: in sostanza si riconosce che di fronte all\u2019incertezza scientifica sia necessario adottare misure di prevenzione, quantomeno per ridurre il rischio di un possibile\/probabile danno. Perci\u00f2 la PREVENZIONE diventa un obbligo giuridico, la cui mancata adozione \u00e8 sanzionabile anche penalmente. Si not\u00f2 anche una forte disuguaglianza tra distribuzione della ricchezza e distribuzione del rischio: la ricchezza concentrata nelle mani di pochi, il rischio distribuito sulle masse delle popolazioni, con un&#8217;ulteriore aggravante: la facile possibilit\u00e0 dei ricchi di difendersi e, di contro, la grande difficolt\u00e0 di difesa dei meno abbienti. Ne consegue che il superamento del rischio si pu\u00f2 ottenere con la partecipazione, con uguali possibilit\u00e0, di tutti i cittadini e con una protezione giuridica di carattere generale. L\u2019ambiente assurge a questione sociale e priorit\u00e0 politica universale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">I capisaldi della legislazione italiana sono -Legge Galasso 8 agosto 1985 n. 431<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">-Legge\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 8 luglio 1986, n. 349 che istituisce il Ministero dell\u2019Ambiente<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">-D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che insieme costituiscono il nostro PATRIMONIO CULTURALE oggi considerato in modo onnicomprensivo come PATRIMONIO NATURALE<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&#8211; Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 codice dell\u2019ambiente<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&#8211; Legge sugli eco-delitti 15 maggio 2015 n.68<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Una svolta fondamentale e possiamo dire rivoluzionaria, per le conseguenze giuridiche della manomissione ambientale, si ebbe con l&#8217;emanazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell\u2019Ambiente che all\u2019art. 18 teorizza il &lt;&lt;DANNO AMBIENTALE&gt;&gt; come figura giuridica autonoma e lo definisce &lt;&lt;compromissione dell\u2019ambiente attraverso un qualsiasi fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge&gt;&gt;. Cos\u00ec prefigurato il danno, l\u2019ambiente non viene pi\u00f9 considerato in una limitata e limitante visione antropocentrica ma nella visione olistica di ecosistema.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L\u2019evidenza di questi principi generali fa capire come sia necessario il coinvolgimento attivo della comunit\u00e0 sociale, alla quale, perci\u00f2, sono stati riconosciuti diritti in merito alla conoscenza dello stato dell\u2019ambiente e di partecipazione alla formazione dei procedimenti in materia, affidando loro compiti di vigilanza e prevenzione. La vigente normativa consente, ad oggi, il diritto incondizionato di accesso a documenti, informazioni e dati in possesso della P.A. In proposito abbiamo avuto e letto la preziosa ed esaustiva guida elaborata dal nostro vice presidente nazionale, nonch\u00e9 referente TAM per le regioni meridionali, Mario Vaccarella. Ripropongo qui, in modo schematico, come memento, i diversi tipi di accesso agli atti migliorato ed ampliato nel corso degli anni:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ACCESSO DOCUMENTALE (L. n. 241\/1990 \u2013 art. 22 e seguenti; D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ACCESSO ALLE informazioni di INFORMAZIONI AMBIENTALI (d.lgs. n. 195\/2005 \u2013 d.lgs. n. 152\/2006 \u2013 art. 3 sexies)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ACCESSO CIVICO SEMPLICE (d.lgs. n. 33\/2013 \u2013 art. 5, comma 1, \u2013 d.lgs.n. 97\/2016)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (d.lgs. n. 33\/2013 \u2013 art. 1, modificato dall\u2019art. 2 del d.lgs.n. 97\/2016) (fonte: SI-URP SNP AMBIENTE).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">E&#8217; evidente che la possibilit\u00e0 di accesso agli atti della P.A. \u00e8 fondamentale e propedeutica ad ogni nostro intervento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Poich\u00e9 il nostro compito \u00e8 quello di sentinelle ambientali al quale siamo chiamati, per essere parte di un\u2019associazione ambientale e come cittadini, interessano in modo particolare alcune norme specifiche sulle quali porre molta attenzione: legge 8 luglio 1986, n. 349<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&#8211; art.13: permette al Ministro di dare riconoscimento alle associazioni ambientali a carattere nazionale: come sappiamo, il CAI \u00e8 tra queste;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&#8211; art. 14: attribuisce ai cittadini diritti in materia ambientale, in particolare \u201cil Ministro dell&#8217;ambiente assicura la piu\u0300 ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell&#8217;ambiente; -gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l&#8217;ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita\u0300 dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, il testo integrale degli atti e il processo verbale delle sedute sono resi pubblici; -qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell&#8217;ambiente disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puo\u0300 ottenerne copia;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&#8211; art. 18 Prevede che la responsabilit\u00e0 del danno venga accertata con riferimento agli artt. 2043 (risarcimento) e 2050 cod. civ., come tipo di responsabilit\u00e0 soggettiva e solidale, suscettibile anche di sanzioni penali: responsabilita\u0300 per danno all\u2019ambiente conseguente a fatti, dolosi o colposi, causa di danno \u00abingiusto\u00bb: l\u2019ingiustizia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 consiste nella semplice violazione di una disposizione di legge. Punibilit\u00e0 e risarcimento non sono pi\u00f9 legati al rapporto proprietario, privatistico o pubblico (beni demaniali o del patrimonio disponibile) del bene danneggiato: ha rilevanza la lesione in s\u00e9 del bene ambientale: il danno \u00e8 risarcibile in quanto lesivo di interessi riconosciuti dall&#8217;ordinamento e tutelati per il fatto di essere di rilevanza Costituzionale. Non pi\u00f9, dunque, diritto soggettivo ma della comunit\u00e0: titolare del risarcimento diventa lo STATO. Comincia a farsi strada una terza categoria di beni \u201ci beni comuni\u201d, oltre la classica distinzione di beni pubblici e beni privati.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La competenza nel giudizio diventa esclusiva del giudice ordinario. Sussiste perci\u00f2 l\u2019obbligo della P.A. di PREVENZIONE; l\u2019ammontare del RISARCIMENTO viene determinato in forma specifica e con obbligo di RIPRISTINO dei luoghi, quando il danno non \u00e8 irreversibile; in forma patrimoniale quando il danno \u00e8 irreversibile. Dunque: obbligo di PREVENZIONE (sia per la P.A. che per il privato), obbligo di RISARCIMENTO e RIPRISTINO, principio &lt;&lt;CHI INQUINA PAGA&gt;&gt;.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il citato art. 18 introduce anche una novit\u00e0 molto importante: la legittimazione ad agire in giudizio dello Stato e degli enti territoriali minori sui quali insistono i beni e, molto importante per noi, l\u2018estensione della stessa legittimazione alle &lt;&lt;&#8230; associazioni di cui al precedente articolo 13 (associazioni ambientali n.d.r.) e i cittadini, al fine di sollecitare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. Le associazioni individuate in base all&#8217;articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi.&gt;&gt; (Da precisare che il diritto all\u2019intervento in giudizio e a ricorrere alla giurisdizione amministrativa \u00e8 limitato alle associazioni di carattere nazionale e non alle loro sedi periferiche).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Questi principi sono stati rafforzati nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 codice dell\u2019ambiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Per lo STATO, titolare dell&#8217;obbligo di TUTELA, l\u2019ambiente viene considerato in modo unitario, come &lt;&lt;VALORE&gt;&gt;; mentre, per la punibilit\u00e0 dei reati, ha una considerazione &lt;&lt;materiale&gt;&gt; che ha permesso di avvalersi della legislazione generale civile e penale; in pratica l\u2019ambiente viene suddiviso nei vari aspetti che compongono il suo ecosistema: acqua, aria, suolo, flora, fauna\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Quella sull&#8217;ambiente \u00e8, dunque, una legislazione speciale sul presupposto che le informazioni in materia ambientale non sono di tipo privatistico, in quanto realizzano un interesse pubblico di carattere generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il diritto di accesso ha subito altre modifiche successive con maggiori garanzie: molto importante la legge 27 ottobre 2009, n. 150 che in fatto di trasparenza impone la totale accessibilit\u00e0; il d.lgs. 33\/2013, emanato in attuazione della legge anticorruzione, rafforza l\u2018impianto generale del d.lgs 195\/2005 perch\u00e9 introduce una clausola di salvaguardia per l\u2019ambiente, per impedire ai detentori degli atti e delle informazioni un regolamento in pejus del diritto generale di accesso di associazioni ambientaliste e di cittadini, anche se non portatori di interesse personale o particolare; fino al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha introdotto il nuovo istituto &lt;&lt;accesso civico&gt;&gt; con maggiori aperture al generale diritto di accesso e la possibilit\u00e0 di denunciare abusi e manomissioni, al fine di permettere l\u2019intervento ispettivo del Ministero dell\u2019ambiente e\/o delle agenzie regionali (ARPACAL per la Calabria)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">il diritto di accesso \u00e8 esercitabile per conoscere vari aspetti della questione ambientale: dal suo stato di salute ai piani, programmi, accordi e a ogni altro atto, e attivit\u00e0 che incidono o possono incidere sui suoi elementi e fattori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L\u2019AMMINISTRAZIONE PU\u00d2 NEGARE L\u2019ACCESSO solo nei casi espressamente previsti nella legge e ha l&#8217;obbligo di rispondere entro 30 giorni. \u00c8 molto importante avere consapevolezza di un aspetto non secondario della nostra attivit\u00e0 di sentinelle: tutto ci\u00f2 che riguarda la manomissione dell\u2019ambiente, dall\u2019abbandono di rifiuti all\u2019inquinamento, \u00e8 perseguibile con sanzioni penali. Di fronte a questi casi possiamo attivarci -con una telefonata collaborativa all&#8217;autorit\u00e0 comunale competente; -con una segnalazione scritta sempre al Comune; -con una denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi pi\u00f9 evidenti di irreversibilit\u00e0 del danno o di inerzia da parte del Comune e\/o di altre autorit\u00e0 pubbliche, polizia giudiziaria compresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Tre provvedimenti legislativi recenti dettano altre regole:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">d.lgs n.152\/2006 che prevede alcuni reati possano essere sanzionati con contravvenzioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il d.lgs 16 marzo 2015 n. 28, in presenza di alcune condizioni specifiche, prevede il principio di non punibilit\u00e0, mediante azione penale, per \u201ctenuit\u00e0 del fatto\u201d per i reati per i quali \u00e8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni: c.d. \u201cprescrizione asseverata della polizia giudiziaria\u201d. Si\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 discute molto sull&#8217;opportunit\u00e0 e sull&#8217;efficacia di contrasto di questo potere dato all\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria: si giustifica per bilanciare la severit\u00e0 delle pene edittali e la\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 previsione di termini di prescrizione molto pi\u00f9 lunghi, rispetto a quelli generali, fissati nella legge 22 maggio 2015 n.68 sugli eco-delitti. Queste previsioni legislative, specialmente il principio di non punibilit\u00e0 per \u201ctenuit\u00e0 del fatto\u2019\u201d comportano l\u2019obbligo per gli organi di polizia giudiziaria di redigere relazioni dettagliate, dalle quali si possa risalire al tipo di reato e agli elementi soggettivi dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le suddette norme, poich\u00e9 regolano la punibilit\u00e0 di reati che riguardano la salute pubblica e gli animali, finiscono per interessare la nostra attivit\u00e0, affinch\u00e9 anche le nostre segnalazioni\/denunce siano circostanziate, in modo da fornire gli elementi utili per la corretta individuazione del reato e la conseguente punibilit\u00e0. Da tenere presente che la richiesta di accesso espressa in termini generici \u00e8 causa frequente di rigetto nel caso di ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Da ricordare e sottolineare come nel corso degli anni si sia fatta strada il concetto di &lt;&lt;beni comuni&gt;&gt; assurti ormai a categoria giuridica che supera la dicotomia bene pubblico-bene privato, entrambi di natura proprietaria. I beni comuni si caratterizzano per la loro importante funzione sociale in materia di ambiente, cultura, storia, non suscettibili di dominio privatistico. Il biologo ecologista Garrett Hardin, che ne fece oggetto dei suoi studi, ne raccomandava la &lt;&lt;statalizzazione&gt;&gt;. Successivamente, la politologa statunitense Elinor Ostrom li esamin\u00f2 a fondo nei loro aspetti politici ed economici e i suoi studi le valsero, nel 2009, il premio Nobel per l\u2019economia, a dimostrazione della loro importanza sociale. In Italia, gi\u00e0 nel 2007 il Parlamento istitu\u00ec la commissione Rodot\u00e0, con l\u2019incarico di riformare il titolo del codice civile relativo ai beni, per dare piena attuazione all\u2019art. 42 Cost. che stabilisce come la propriet\u00e0 abbia funzione sociale. La commissione fu fortemente ostacolata e fall\u00ec, per motivi facilmente intuibili. La strada era, comunque, tracciata e qualche anno pi\u00f9 tardi intervenne la Corte Costituzionale con due importanti pronunce: la n. 64 del 2014 e la n. 179 del 2019 con le quali si riconosce all\u2019ambiente qualit\u00e0 di risorsa essenziale per e della collettivit\u00e0 in funzione anche intergenerazionale, perci\u00f2, una eventuale concessione per la sua utilizzazione privatistica deve prevedere un canone che non solo ripaghi l\u2019uso privatistico della risorsa, ma anche l\u2019interesse pubblico della collettivit\u00e0 alla quale, di fatto, viene interdetto l\u2019uso di un bene di suo uso esclusivo. Oggi, inoltre, la categoria &lt;&lt;bene comune&gt;&gt; assume notevole rilevanza per le attivit\u00e0 delle associazioni di promozione sociale(APS) svolte gratuitamente nei confronti della collettivit\u00e0, spesso dirette all\u2019utilizzo di beni comuni. Non dimentichiamo che alle sezioni CAI \u00e8 riconosciuta la funzione\/qualit\u00e0 di APS.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Sono tutti aspetti che vanno valutati con attenzione nel documento VAS(valutazione ambientale strategica) da redigere ogni qualvolta si vogliono utilizzare porzioni di ambiente, in particolare se ricadenti in aree protette.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Concludo ricordando una potente arma che abbiamo noi cittadini per stimolare l\u2019intervento degli enti locali che, spesso, rimangono inerti anche quando il danno sia stato accertato: la legge che disciplina l&#8217;azione popolare riconosce al cittadino elettore la possibilit\u00e0 di costituirsi in giudizio in favore della collettivit\u00e0, quando non lo fa l\u2019ente locale: &lt;&lt; \u2026diritto di far valere in giudizio le pretese che in via ordinaria spetterebbero al Comune o alla Provincia&gt;&gt;.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Francesco Quattrone<\/strong> \u00a0(Socio Cai 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