{"id":315,"date":"2019-09-10T10:18:23","date_gmt":"2019-09-10T10:18:23","guid":{"rendered":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/gr-piemonte\/gruppo-regionale\/statuto-cai-piemonte\/"},"modified":"2024-11-21T17:00:13","modified_gmt":"2024-11-21T17:00:13","slug":"statuto-cai-piemonte","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/gr-piemonte\/gruppo-regionale\/statuto-cai-piemonte\/","title":{"rendered":"Statuto CAI Piemonte"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>CAI &#8211; REGIONE PIEMONTE \u2013\nSTATUTO <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1 \u2013 Costituzione, scopi\ne attivit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. I\nSoci e le Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Piemonte\ncostituiscono l\u2019associazione di promozione sociale denominata \u201cClub Alpino\nItaliano \u2013 Regione Piemonte \u2013 Associazione di Promozione Sociale\u201d, siglabile\ncon \u201cCAI Piemonte-APS\u201d e di seguito anche indicato come \u201cCAI Piemonte\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Possono\nessere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di\nlucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento\ndel numero delle associazioni di promozione sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\nL\u2019associazione costituisce il Raggruppamento Regionale (GR) del Club Alpino\nItaliano ed appartiene agli enti del Terzo settore. <\/p>\n\n\n\n<p>3.\nL\u2019associazione persegue, senza scopo di lucro, finalit\u00e0 civiche, solidaristiche\ne di utilit\u00e0 sociale attraverso lo svolgimento in via prevalente, in forma di\nazione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di una o\npi\u00f9 delle seguenti attivit\u00e0 di interesse generale:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\ninterventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,\nai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive\nmodificazioni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp; organizzazione e gestione di attivit\u00e0\nculturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivit\u00e0,\nanche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del\nvolontariato e delle attivit\u00e0 di interesse generale di cui all\u2019art. 5 del D.\nLgs. 117\/2017 e s.m.i.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\ninterventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle\ncondizioni dell&#8217;ambiente e all&#8217;utilizzazione accorta e razionale delle risorse\nnaturali.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\nPer conseguire tali scopi e attivit\u00e0, l\u2019associazione provvede a:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nperseguire il coordinato conseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali da parte\ndelle Sezioni nelle loro zone di attivit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nrapportarsi con la Regione Piemonte nei settori nei quali essa ha potere\nlegislativo e con altri Enti territoriali;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\ncoordinare e curare le iniziative e le attivit\u00e0 di comune interesse delle\nSezioni facenti parte del CAI PIEMONTE;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\ncontribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nfornire alle Sezioni del CAI PIEMONTE ogni forma di collaborazione e sostegno\nutili al raggiungimento degli scopi statutari.<\/p>\n\n\n\n<p>in\ncostante conformit\u00e0 ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea\nRegionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino\nItaliano.<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019associazione potr\u00e0 altres\u00ec esercitare attivit\u00e0\nsecondarie e strumentali al conseguimento dei propri scopi istituzionali,\nfunzionali rispetto alle attivit\u00e0 di interesse generale, tra le quali:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nconclusione di contratti di affitto, di locazione o di comodato aventi ad\noggetto beni immobili o mobili strumentali allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nerogazione di servizi di pubblicit\u00e0 e di sponsorizzazioni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nraccolta fondi in conformit\u00e0 alla normativa vigente per gli Enti del Terzo\nSettore;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\nassunzione di partecipazioni in altri enti, associazioni e societ\u00e0\nmutualistiche che, senza fini di lucro, abbiano per scopo la cessione di beni e\nla fornitura di servizi nei confronti dei soci del Club Alpino Italiano e di\ntutte le sue articolazioni territoriali e funzionali, anche senza limiti di\nprevalenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 2 \u2013 Sede del CAI\nPiemonte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La\nsede legale ed operativa del CAI Piemonte \u00e8 stabilita in Torino e potr\u00e0 essere\ntrasferita nell\u2019ambito dello stesso Comune con delibera del Comitato Direttivo\ndell\u2019associazione da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\nLa variazione dell\u2019indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa\nnell\u2019ambito dello stesso Comune non comporter\u00e0 alcuna modifica allo statuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 3 \u2013 Organi del Cai\nPiemonte <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono\norgani del CAI Piemonte:<\/p>\n\n\n\n<p>a.\nl\u2019Assemblea Regionale dei Delegati (ARD);<\/p>\n\n\n\n<p>b.\nil Comitato Direttivo Regionale (CDR);<\/p>\n\n\n\n<p>c.\nil Presidente Regionale (PR);<\/p>\n\n\n\n<p>d.\nil Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e\nl\u2019Organo di controllo;<\/p>\n\n\n\n<p>e. il Collegio Regionale dei Probiviri,<\/p>\n\n\n\n<p>secondo quanto previsto dallo Statuto del Club Alpino Italiano. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 4 \u2013\nAssemblea Regionale dei Delegati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. La ARD \u00e8 l\u2019organo sovrano del CAI Piemonte ed \u00e8 composta dai soci,\nrappresentati dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti\nper l\u2019indizione della AD. L\u2019ARD \u00e8 ordinaria e straordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il funzionamento della ARD \u00e8 retto dalle norme previste dal\nRegolamento generale del Club Alpino Italiano, con le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p>a. si svolge nella localit\u00e0 e alla data stabilite dal CDR;<\/p>\n\n\n\n<p>b. delibera sugli argomenti da inserire da parte del CDR nell\u2019ordine del\ngiorno, che possono essere proposti anche dalle singole Sezioni o dal Collegio\ndei revisori dei conti;<\/p>\n\n\n\n<p>c. devono essere invitati i componenti del CC, del CDC e del Collegio\ndei revisori dei conti nazionale appartenenti a Sezioni facenti parte dell\u2019area\nregionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all\u2019ordine\ndel giorno ma senza diritto di voto.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e\ndelle Sezioni del CAI Piemonte.<\/p>\n\n\n\n<p>4. La ARD deve essere convocata almeno una volta all\u2019anno entro il\ntermine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Una seconda ARD congiunta con i Raggruppamenti Regionali di area LPV si\nsvolge entro il 30 novembre di ogni anno.<\/p>\n\n\n\n<p>La ARD straordinaria, regionale o di area LPV, \u00e8 convocata quando il CDR\nlo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del\nCDC, o del Collegio regionale dei revisori dei conti, o da un terzo dei\ndelegati aventi diritto al voto. La ARD straordinaria adotta e modifica lo\nStatuto e il Regolamento del CAI Piemonte e ne delibera lo scioglimento, la\ntrasformazione, la fusione o la scissione.<\/p>\n\n\n\n<p>5. La ARD assolve almeno le seguenti funzioni:<\/p>\n\n\n\n<p>a. adotta lo Statuto del CAI Piemonte, soggetto ad approvazione, anche nelle\nloro modifiche, da parte del CC, e il Regolamento; <\/p>\n\n\n\n<p>b. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo\nscioglimento del CAI Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>c. adotta i programmi annuali e pluriennali del Cai Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>d. elegge i componenti del Comitato direttivo regionale, il Presidente\nregionale, i componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti e del\nCollegio regionale dei probiviri;<\/p>\n\n\n\n<p>e. revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dallo Statuto e\/o dai\nRegolamenti del Club Alpino Italiano, i componenti degli organi sociali e il\nrevisore legale dei conti, promuovendo l\u2019azione di responsabilit\u00e0 nei confronti\ndegli stessi ove ritenuta opportuna;<\/p>\n\n\n\n<p>f. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club\nAlpino Italiano \u2013 esclusa l\u2019AD \u2013 e nel CE; designa ed elegge i componenti del\nCC assegnati all\u2019area, rispettivamente in ottemperanza alle norme del\nRegolamento Generale;<\/p>\n\n\n\n<p>g. su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime \u2013\nquali organi tecnici regionali operativi \u2013 commissioni ed altri organismi\ndestinati allo svolgimento di specifiche attivit\u00e0 istituzionali; ne approva\npreventivamente i programmi annuali di attivit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>h. su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario\nda corrispondere da parte delle Sezioni al CAI PIEMONTE;<\/p>\n\n\n\n<p>i. approva l\u2019operato del CDR e i bilanci d\u2019esercizio e preventivo del\nCAI Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>j. delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili\ncon altri Raggruppamenti Regionali della stessa area interregionale;<\/p>\n\n\n\n<p>k. su proposta del CDR, approva l\u2019assunzione di partecipazioni del CAI\nPiemonte in altri enti, associazioni e societ\u00e0 mutualistiche che, senza fini di\nlucro, abbiano per scopo la cessione di beni e la fornitura di servizi nei\nconfronti dei soci del Club Alpino Italiano e di tutte le sue articolazioni\nterritoriali e funzionali, anche senza il vincolo della prevalenza, purch\u00e8\nfunzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali. <\/p>\n\n\n\n<p>6. La ARD, in sede ordinaria, \u00e8 validamente costituita qualunque sia il\nnumero di delegati delle Sezioni assegnati al CAI Piemonte \u2013 presenti di\npersona o per delega \u2013 registrati dalla Commissione verifica poteri,\nindipendentemente dal numero di Sezioni presenti; in sede straordinaria \u00e8\nnecessaria la presenza della maggioranza dei delegati delle Sezioni assegnati\nal CAI Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti\nfinch\u00e9 il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto,\npu\u00f2 partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri\ndelegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del CAI Piemonte\nfino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale pu\u00f2 essere rappresentato,\noltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purch\u00e9 da lui\nincaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del CAI\nPiemonte.<\/p>\n\n\n\n<p>9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo\ndella verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale\nnecessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.<\/p>\n\n\n\n<p>I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono\nconsegnare ai tavoli della verifica dei poteri l\u2019autorizzazione scritta,\nfirmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia\nl\u2019autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei\npoteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono\ntrasferibili in alcun caso ad altri delegati.<\/p>\n\n\n\n<p>10.&nbsp;&nbsp; Le deliberazioni, in sede\nordinaria o straordinaria, sono adottate, rispettivamente, se approvate con il\nvoto favorevole della maggioranza o dei due terzi dei votanti presenti in aula,\ndi persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono\nesclusi gli astenuti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 5 \u2013\nCommissione verifica poteri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Il CDR nomina, almeno 15 (quindici) giorni prima della ARD, la\nCommissione verifica poteri della quale fanno parte un componente del CDR, un\ncomponente del Collegio dei revisori dei conti e un componente designato dal\nPresidente della Sezione ospitante l\u2019ARD. In caso di indisponibilit\u00e0 del\ncomponente del Collegio dei revisori dei conti, questi sar\u00e0 sostituito a tutti\ngli effetti da un secondo componente del CDR.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono\ninseriti nelle liste dei candidati eleggibili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 6 \u2013\nComitato Direttivo Regionale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conformit\u00e0 a quanto\ndisposto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, il CDR \u00e8 l\u2019organo di\ngestione del CAI Piemonte ed assume la seguente denominazione: Club Alpino\nItaliano \u2013 Comitato Direttivo Regionale Piemonte.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CDR \u00e8 composto da 8 (otto)\ncomponenti pari ad uno per ogni provincia oltre al Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Essi vengono eletti dai Delegati del CAI Piemonte durante l\u2019Assemblea\nOrdinaria. Risulteranno eletti i candidati delle singole province che avranno\nriportato la votazione pi\u00f9 alta. Se non ci sono candidati di una o pi\u00f9\nprovince, risulteranno eletti i candidati di qualunque Sezione che avr\u00e0\nriportato la votazione pi\u00f9 alta.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli eletti durano in carica non pi\u00f9 di tre anni e sono rieleggibili una\nprima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CDR opera secondo le\ndisposizioni ed assolve alle funzioni previste dal Regolamento Generale.<\/p>\n\n\n\n<p>Esso pu\u00f2 eleggere uno o pi\u00f9 Vicepresidenti.<\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CDR assolve alle seguenti\nfunzioni specifiche:<\/p>\n\n\n\n<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; predispone i programmi\nannuali e pluriennali del CAI Piemonte e li sottopone alle deliberazioni della\nARD;<\/p>\n\n\n\n<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; collabora con le sezioni di\naltri Raggruppamenti Regionali che hanno la detenzione o il possesso di\nstrutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma;<\/p>\n\n\n\n<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; svolge ogni azione necessaria\no utile al raggiungimento delle finalit\u00e0 istituzionali del Club alpino\nitaliano;<\/p>\n\n\n\n<p>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp; fissa, secondo necessit\u00e0,\nsedi e recapiti degli organi del CAI Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp; redige l\u2019ordinamento del CAI\nPiemonte; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica\ndell\u2019ordinamento del CAI Piemonte, preparate per iniziativa del CC, per\niniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp; pone in atto le deliberazioni\ndella ARD;<\/p>\n\n\n\n<p>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp; adotta gli atti e i\nprovvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; \u00e8\nresponsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei\nrelativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI PIEMONTE\ne li trasmette alla direzione;<\/p>\n\n\n\n<p>h.&nbsp;&nbsp;&nbsp; delibera la costituzione di\nnuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria\nregione o provincia autonoma;<\/p>\n\n\n\n<p>i.&nbsp;&nbsp;&nbsp; rilascia le autorizzazioni\npreviste dall\u2019ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano,\ncoordina e controlla l\u2019attivit\u00e0 delle sezioni nel perseguimento delle finalit\u00e0\nistituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e\nregolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;<\/p>\n\n\n\n<p>j.&nbsp;&nbsp;&nbsp; indirizza e segue l\u2019attivit\u00e0\ndei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle\nnorme statutarie e regolamentari;<\/p>\n\n\n\n<p>k.&nbsp;&nbsp;&nbsp; propone la costituzione degli\norgani tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina\nl\u2019attivit\u00e0 e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla\nARD;<\/p>\n\n\n\n<p>l.&nbsp;&nbsp;&nbsp; nomina i componenti degli\norgani tecnici regionali consultivi;<\/p>\n\n\n\n<p>m.&nbsp;&nbsp;&nbsp; designa i componenti degli\norgani tecnici regionali, o interregionali operativi;<\/p>\n\n\n\n<p>n.&nbsp;&nbsp;&nbsp; provvede alla organizzazione\ndella ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attivit\u00e0\nsi svolge l\u2019assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i\ndelegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di\ncalendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione\ntrasmette l&#8217;ordine del giorno \u2013 con indicazione della localit\u00e0, della data,\ndell&#8217;orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell&#8217;ora di inizio della\nARD \u2013 e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell&#8217;ordine del\ngiorno.<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le sedute del CDR si svolgono\nogni qualvolta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta\nda almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori\ndei conti.<\/p>\n\n\n\n<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; La convocazione deve essere\ninviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l\u2019ordine del\ngiorno. Per motivi di urgenza il PR pu\u00f2 convocare una seduta del CDR anche a\nmezzo telefono o posta elettronica.<\/p>\n\n\n\n<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; I componenti del CDR\npartecipano alle sedute dell\u2019ARD; possono prendervi la parola senza diritto di\nvoto, anche se sono delegati elettivi della propria sezione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 7 \u2013\nPresidente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp; Il PR \u00e8 il\nlegale rappresentante del CAI Piemonte; ha poteri di rappresentanza, che pu\u00f2\ndelegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni\nspecifiche:<\/p>\n\n\n\n<p>a.&nbsp; convoca e\npresiede le sedute del CDR;<\/p>\n\n\n\n<p>b.&nbsp; pone in atto\nle deliberazioni del CDR;<\/p>\n\n\n\n<p>c.&nbsp; adotta\ndeliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottopone alla prima\nriunione successiva del CDR;<\/p>\n\n\n\n<p>d.&nbsp; rappresenta\nil CAI Piemonte alla Conferenza nazionale dei PR;<\/p>\n\n\n\n<p>e.&nbsp; convoca la\nARD (Assemblea Regionale dei Delegati);<\/p>\n\n\n\n<p>f.&nbsp; presenta alla\nARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI PIEMONTE accompagnata dal\nconto economico dell\u2019esercizio e dallo stato patrimoniale del CAI Piemonte.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp; In caso di\nimpedimento temporaneo il PR \u00e8 sostituito dal vicepresidente pi\u00f9 anziano per\ncarica o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianit\u00e0\ndi adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 8 \u2013\nSegretario e Tesoriere<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Segretario e il Tesoriere\nsono designati dal CDR, e possono essere scelti anche al di fuori dei suoi\ncomponenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento del CAI Piemonte o, in mancanza, il CDR definiscono i\ncompiti e le funzioni spettanti al Segretario e al Tesoriere.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 9 \u2013\nCollegio regionale dei revisori dei conti <\/strong><strong>e organo di controllo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Collegio dei Revisori dei\nConti e\u00cc l\u2019organo di controllo contabile e amministrativo della gestione\nfinanziaria, economica e patrimoniale del CAI Piemonte. E\u2019 costituito da almeno tre\ncomponenti, anche non soci. Durano in carica per tre esercizi&nbsp;e, quindi,\nfino all\u2019approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e\nsono rieleggibili. Il CAI Piemonte resta comunque sottoposto anche ai controlli\ndell\u2019ordinamento centrale del CAI.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Collegio dei Revisori dei\nConti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito\ndi convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio\nintervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed\nassistono alle sedute dell\u2019Assemblea dei Delegati.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 compito del Collegio dei Revisori dei conti: <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l\u2019esame del bilancio consuntivo, composto dallo Stato patrimoniale, dal\nRendiconto di gestione e dalla Relazione di missione, e del bilancio\nprevisionale del CAI Piemonte, predisponendo apposita relazione da presentare all\u2019assemblea\ndei Delegati;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il controllo collegiale od individuale degli atti contabili del CAI Piemonte; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la convocazione dell\u2019assemblea dei Delegati nel caso di riscontro di\ngravi irregolarit\u00e0 contabili o amministrative o di impossibilit\u00e0 di funzionamento del\nConsiglio Direttivo.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Organo di controllo, anche monocratico,\ncostituito in presenza dei previsti requisiti di cui all\u2019art.30 del D.Lgs.\n117\/17 e s.m.i (Codice del Terzo Settore), esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla\nlegge.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Organo di controllo vigila sull\u2019osservanza della legge e dello\nstatuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonch\u00e9 sull\u2019adeguatezza\ndell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto\nfunzionamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all\u2019art. 31,\ncomma 1, del D.Lgs 117\/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale\ndei conti. In tal caso esso \u00e8 composto da revisori legali iscritti\nnell\u2019apposito registro.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio\ndell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 statutarie, ed attesta che il bilancio sociale\nsia stato redatto in conformit\u00e0 alle norme di legge. Il bilancio sociale d\u00e0\natto degli esiti del monitoraggio svolto dall\u2019organo di controllo. I componenti\ndell\u2019organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente,\nprocedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere\nagli amministratori notizie sull\u2019andamento delle operazioni sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci\no non soci, scelti tra le categorie di soggetti di cui all\u2019art. 2397, comma 2\ndel codice civile, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di\niscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall\u2019Assemblea dei\nDelegati. Durano in carica tre esercizi, quindi, fino all\u2019approvazione del\nbilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. <\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019Organo di controllo elegge\nil Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che\nsiano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei\nRevisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del\nCollegio. <\/p>\n\n\n\n<p>I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed\nalle Assemblee dei Delegati. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando\nl\u2019oggetto delle riunioni.<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u00c8 compito dell\u2019Organo di\ncontrollo:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l\u2019esame del bilancio consuntivo, composto dallo Stato patrimoniale, dal\nRendiconto di gestione e dalla Relazione di missione, e del bilancio\nprevisionale del CAI Piemonte, predisponendo apposita relazione da presentare all\u2019assemblea\ndei Delegati;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed\namministrativi del CAI Piemonte;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell&#8217;eventuale Regolamento;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la convocazione dell\u2019Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di\ngravi irregolarit\u00e0 contabili e amministrative o di impossibilit\u00e0 di\nfunzionamento del Consiglio direttivo. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 10 \u2013\nCollegio dei probiviri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; A norma dello Statuto e del\nRegolamento Generale del Club Alpino Italiano, \u00e8 istituito Il Collegio\nRegionale dei Probiviri.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il collegio regionale dei\nprobiviri del CAI Piemonte \u00e8 composto da tre componenti effettivi che al loro\ninterno designano il Presidente del Collegio, e da due componenti supplenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al CAI Piemonte\no deferite alla propria competenza \u2013 in conformit\u00e0 ai principi, alle procedure\ne nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 11 \u2013 Organi\nTecnici Consultivi Regionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gli OTCR sono composti da tre componenti scelti e nominati dal CDR. Essi\noperano solo su richiesta del CDR ed in base ad incarico fiduciario, il quale \u00e8\ntemporaneo e pu\u00f2 essere revocato. I componenti possono operare sia\nsingolarmente che collegialmente, allo scopo di favorire o svolgere per\nobiettivi specifiche finalit\u00e0 gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il\nfinanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 12 \u2013 Organi\nTecnici Operativi Regionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli OTOR sono composti da un\nminimo di cinque ed un massimo di otto componenti, operano allo scopo di\nfavorire o svolgere con continuit\u00e0 ed efficacia specifiche finalit\u00e0\nistituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; I componenti degli organi\ntecnici sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta\ndal CDR, anche su indicazione delle Sezioni del CAI Piemonte e degli stessi\nOTOR.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019incarico ricevuto pu\u00f2\nessere revocato dal CDR, il quale esercita le funzioni di coordinamento e\ncontrollo dei risultati conseguiti e ne riferisce all\u2019ARD.<\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; La ARD esercita nei confronti\ndegli OTOR funzioni di indirizzo politico locale.<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli OTOR operano nel rispetto\ndegli indirizzi tecnici generali dei rispettivi OTC.<\/p>\n\n\n\n<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le spese di funzionamento\nsono a carico del CAI Piemonte, mentre quelle legate a progetti o iniziative\nsaranno coperte dai relativi OTC. Gli importi erogati dovranno essere dagli OTC\nversati al CAI Piemonte il quale provveder\u00e0 a girarli all\u2019Organo Periferico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 13 Organi\nTecnici Operativi Interregionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel caso di OT\ninterregionali, previo accordo con i GR interessati, composizione, scelta,\nnomina vengono deliberati dal CDR anche in deroga al numero di componenti\nstabilito all\u2019Art. 12. La composizione di tali organi deve essere\nrappresentativa dei GR costituenti in ragione proporzionale al numero degli\niscritti del GR stesso, fatte salve le eventuali specifiche e riconosciute\ncompetenze tecniche.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli OT esercitano la funzione\ndi indirizzo tecnico generale, in caso di loro inesistenza, inadempienza o\ncomunque di inerzia accertata l\u2019OTC omologo subentra d\u2019ufficio in supplenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 14 \u2013\nDivieti e obblighi del CAI PIEMONTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CAI Piemonte non\nstabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno\ncompetenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la\nzona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria\ndenominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni n\u00e9\nil riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al\nClub alpino italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del\nClub alpino italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CAI Piemonte assume i\nseguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club alpino\nitaliano:<\/p>\n\n\n\n<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; presenta al CDC entro il termine\nfissato dal calendario degli adempimenti per l\u2019AD una relazione riassuntiva\ndell\u2019attivit\u00e0 svolta nell\u2019anno precedente e trasmette copia dello stato\npatrimoniale del CAI Piemonte e del conto economico;<\/p>\n\n\n\n<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; trasmette al direttore e al\nCDC l\u2019elenco degli eletti negli organi del CAI Piemonte e il recapito\nufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;<\/p>\n\n\n\n<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; trasmette al comitato\nelettorale l\u2019elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino\nitaliano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato\nelettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in\nottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club alpino italiano;<\/p>\n\n\n\n<p>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp; trasmette al CDC copia\ndell\u2019ordinamento del CAI Piemonte e delle sue modifiche, entro trenta giorni\ndall&#8217;adozione da parte della ARD; usa lo stemma del Club Alpino Italiano,\nconcedendone l\u2019uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio,\nrispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformit\u00e0 a\nquanto stabilito nello Statuto del Club Alpino Italiano per quanto riguarda\ndisegno, colori e proporzioni;<\/p>\n\n\n\n<p>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp; invia, a titolo gratuito,\nalla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni\npubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 15 \u2013\nModalit\u00e0 di designazione e di elezione alle cariche sociali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CDR trasmette a tutte le\nsezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo\nsvolgimento della ARD ordinaria l\u2019elenco dei componenti degli organi centrali,\nincluso il Comitato elettorale, e degli organi del CAI Piemonte, inclusi gli\norgani tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un temine\nperentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le proposte di candidatura\nsono libere. Sono avanzate dall\u2019interessato o dalle sezioni facenti parte del\nCAI Piemonte.<\/p>\n\n\n\n<p>Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con\nl\u2019indicazione dei nominativi dei candidati \u2013 disposti in ordine alfabetico &#8211;\npredisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in\nvotazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di\niscrizione e l\u2019organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o\nper la elezione alle cariche sociali \u00e8 espresso da ciascun delegato:<\/p>\n\n\n\n<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; apponendo una croce a fianco\ndel nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al\nmomento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con\nchiarezza;<\/p>\n\n\n\n<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; scrivendo, nello spazio\nbianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non\ndesignato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare \u2013 senza\npossibilit\u00e0 di dubbio \u2013 il socio che il delegato intende designare o eleggere.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi\nscritti sulla scheda ufficiale non pu\u00f2 essere maggiore del numero totale delle\ncariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la\nnullit\u00e0 del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto\nil maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il\nnumero totale dei votanti \u00e8 determinato dal totale delle schede valide; non\nvengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo\ndi votazione, inclusa quella per acclamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e9 \u00e8 stabilita una rappresentativit\u00e0 di almeno un componente del CDR\nper provincia si prevedere che venga eletto il candidato di ogni provincia,\ndella quale sia scaduto il componente del CDR, che ha ottenuto il maggior\nnumero di voti tra quelli della stessa provincia.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della\nmaggioranza dei votanti della ARD. Se ci\u00f2 non si verifica, si procede immediatamente\nal ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di\nvoti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 16 \u2013\nCondizioni di eleggibilit\u00e0 e di ineleggibilit\u00e0 alle cariche sociali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le cariche negli organi del\nCAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a\ntitolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutti i candidati alle\ncariche negli organi del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi\nregionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il CAI\nPiemonte; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno\ndue anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso\ndelle competenze ed esperienze inerenti alla carica.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non sono eleggibili alle\ncariche sociali del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi\nregionali:<\/p>\n\n\n\n<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; quanti hanno rapporto di\nlavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un\nrapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;<\/p>\n\n\n\n<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; quanti si trovano in una\nqualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi\ngenerali e particolari del Club Alpino Italiano;<\/p>\n\n\n\n<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; quanti sono stati destinatari\ndi sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non\ninferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di\nsospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire\ncariche sociali;<\/p>\n\n\n\n<p>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp; quanti si trovano in una\ndelle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti\na qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le\nstrutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o\namministrativa;<\/p>\n\n\n\n<p>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp; quanti sono dichiarati\nineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza\ndi condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;<\/p>\n\n\n\n<p>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp; quanti al momento della\nelezione a componente di un organo del CAI Piemonte hanno superato il\nsettantacinquesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 17\u2013\nIncompatibilit\u00e0 tra cariche sociali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come disposto dall\u2019ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio\npu\u00f2 trovarsi contemporaneamente eletto a pi\u00f9 di una carica sociale con le\nseguenti eccezioni:<\/p>\n\n\n\n<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; il presidente sezionale,\noltre che delegato di diritto alla ARD, pu\u00f2 essere eletto a componente degli\norgani tecnici consultivi o operativi;<\/p>\n\n\n\n<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; il componente del consiglio\ndirettivo di una sezione pu\u00f2 essere eletto alla carica di delegato alla AD e\nalla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica\ndi componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di\ncomponente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici\no delle strutture operative centrali;<\/p>\n\n\n\n<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; il componente del collegio\ndei revisori dei conti sezionale pu\u00f2 essere eletto delegato alla ARD o\ncomponente degli organi tecnici consultivi o operativi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 18 \u2013\nVerifica delle condizioni di eleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di verificare le condizioni di eleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0\ndei candidati alle cariche negli organi del CAI Piemonte, viene costituito il\nComitato elettorale regionale composto da tre componenti che si alternano\nannualmente alla presidenza del comitato stesso<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 19 \u2013 Decorrenza e durata delle cariche elettive<\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli eletti alle cariche\nsociali del CAI Piemonte assumono l\u2019incarico all\u2019atto della proclamazione della\nloro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del CAI\nPiemonte, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono\nl\u2019incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro\nsostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del CAI Piemonte una\nprima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le dimissioni dalla carica di\ncomponente degli organi del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi\nregionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e\nassunte immediatamente al protocollo nell\u2019ordine temporale di presentazione.\nEsse non necessitano di presa d\u2019atto, sono irrevocabili e immediatamente\nefficaci.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le assenze dalle sedute degli\norgani del CAI Piemonte devono essere giustificate in anticipo, anche\nverbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio\norgano nelle quarantotto ore successive all\u2019inizio della seduta, le assenze\nsono considerate ingiustificate.<\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il componente di uno degli\norgani del CAI Piemonte che per tre volte consecutive sia risultato assente\ningiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il\nsegretario dell\u2019organo da comunicazione al CDR che prende atto dell\u2019avvenuta\ndecadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR d\u00e0 comunicazione\ndell\u2019accaduto agli interessati per l\u2019avvio della procedura di sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; La decadenza della\nmaggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e\nl\u2019indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I\ncomponenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze\ningiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 20 \u2013\nSostituzione di componenti di organi del CAI Piemonte decaduti prima del\ntermine del mandato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; La sostituzione di un\ncomponente di un organo del CAI Piemonte, inclusi gli organi tecnici operativi\nregionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, \u00e8 effettuata alla prima\nARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota\nprima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverr\u00e0\nalla successiva ARD ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il nuovo eletto assume a\ntutti gli effetti l\u2019anzianit\u00e0 del sostituito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 21 \u2013\nPatrimonio del CAI Piemonte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale o indiretta ed in\nqualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 di fondi o riserve o\nquote del patrimonio del CAI Piemonte anche nel caso di suo scioglimento o\nliquidazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il CAI Piemonte pu\u00f2 esser\nsciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino\nItaliano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del\ncollegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano e secondo le\nprevisioni previste per gli Enti del terzo settore.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp; Le attivit\u00e0 patrimoniali nette\nrisultanti dalla liquidazione verranno devolute ad altro Raggruppamento Regionale,\npurch\u00e8 enti del Terzo settore; all\u2019atto dello scioglimento dette attivit\u00e0 sono\nassunte in consegna e amministrate dal CDC fino al momento della loro\nattribuzione all\u2019ente designato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 22 \u2013\nModifiche all\u2019ordinamento del CAI Piemonte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le modifiche all\u2019ordinamento\ndel CAI Piemonte sono inoltrate in plico unico o in via telematica \u2013 nel testo\nintegrale redatto dal CDR \u2013 ai Presidenti e a tutti i Delegati presso le\nrispettive Sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019adeguamento del presente\nordinamento alle modifiche dell\u2019ordinamento della struttura centrale \u00e8 atto\ndovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla\ncomunicazione di adozione delle modifiche dell\u2019ordinamento del Club Alpino\nItaliano da parte del CDC; \u00e8 adottato dal CDR con propria delibera da portare\nad approvazione della ARD nella prima seduta utile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 23 \u2013 Rinvio\nal Regolamento del CAI Piemonte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento del CAI Piemonte dispone in conformit\u00e0 a quanto previsto\ndall\u2019art.38 dello Statuto generale del Club Alpino Italiano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 24 \u2013\nDisposizioni finali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle analoghe\ndisposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano,\nnonch\u00e9 alla normativa vigente sugli Enti del terzo settore (Codice del Terzo\nSettore e disposizioni attuative) e, in mancanza, alle norme del Codice Civile.\nIl presente Statuto entrer\u00e0 in vigore dopo l\u2019approvazione da parte del Comitato\nCentrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acronimi usati nel presente Statuto:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>AD Assemblea dei Delegati&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>ARD Assemblea Regionale dei Delegati<\/p>\n\n\n\n<p>CC Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)<\/p>\n\n\n\n<p>CDC Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza)<\/p>\n\n\n\n<p>CDR Comitato Direttivo Regionale<\/p>\n\n\n\n<p>CE Comitato Elettorale Centrale<\/p>\n\n\n\n<p>CER Comitato Elettorale Regionale<\/p>\n\n\n\n<p>GR Raggruppamento Regionale di Sezioni <\/p>\n\n\n\n<p>OTCR Organo Tecnico Consultivo Regionale<\/p>\n\n\n\n<p>OTOR Organo Tecnico Operativo Regionale<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CAI &#8211; REGIONE PIEMONTE \u2013 STATUTO Art. 1 \u2013 Costituzione, scopi e attivit\u00e0 1. 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