{"id":396,"date":"2020-03-13T08:19:46","date_gmt":"2020-03-13T08:19:46","guid":{"rendered":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/gr-piemonte\/rifugi-cai\/regolamento-generale-rifugi\/"},"modified":"2024-11-21T17:01:21","modified_gmt":"2024-11-21T17:01:21","slug":"regolamento-generale-rifugi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/gr-piemonte\/regolamento-generale-rifugi\/","title":{"rendered":"Regolamento Generale Rifugi"},"content":{"rendered":"\n<p> <strong>REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento Generale Rifugi \u00e8 un insieme di norme definite dal CAI e non sostituisce o integra le norme legislative vigenti emanate dagli Organi Statali e locali. Il presente Regolamento generale rifugi \u00e8 stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I. nella sua riunione del 26 novembre 2011.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\"><strong> TITOLO I <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:left\"><strong>Art. 1 &#8211;<\/strong> Finalit\u00e0 &#8211; Definizione &#8211; Identificazione<\/p>\n\n\n\n<p>Per conseguire i fondamentali e tradizionali scopi statutari, a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico, della tutela dell\u2019ambiente montano, ed anche per facilitare l\u2019azione del Soccorso alpino, nonch\u00e9 per adempiere ai compiti individuati dall\u2019art. 2 della Legge 24 dicembre 1985 n. 776, il CLUB ALPINO ITALIANO provvede a costruire, adeguare e mantenere in efficienza nel rispetto ecologico le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalit\u00e0 o riparo in zone isolate di montagna ad alpinisti ed escursionisti. Tali opere, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza, costituiscono PATRIMONIO IDEALMENTE COMUNE di tutti i Soci del C.A.I. i quali contribuiscono al loro mantenimento attraverso il pagamento della quota sociale. In relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali connesse alla funzionalit\u00e0 alpinistica, escursionistica, naturalistica e di presidio del territorio come preventivamente individuate e riconosciute dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine, le strutture di propriet\u00e0 del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle stesse gestite, sono definite ed identificate come: <\/p>\n\n\n\n<p>a) RIFUGI : strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico con le modalit\u00e0 stabilite dalla sezione, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalit\u00e0 e possibilit\u00e0 di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi ed attrezzate per il primo intervento di soccorso. Dotate di locali separati ad uso Gestore\/Custode e di un locale invernale con accesso indipendente per il pernottamento durante i periodi di chiusura. In questa categoria sono compresi i rifugi incustoditi a cui tutti possono accedere ritirando le chiavi a valle con le modalit\u00e0 stabilite dalla sezione. <\/p>\n\n\n\n<p>b) PUNTI DI APPOGGIO: strutture fisse generalmente ricavate con corretti ma modesti interventi di restauro e recupero di esistenti edifici tipici dell\u2019ambiente montano quali casere, baite, malghe non pi\u00f9 utilizzate, purch\u00e9 agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio tradizionale della montagna. Ubicate, in luoghi dove non esistono rifugi alpini devono consentire il ricovero ad alpinisti ed escursionisti, con una attrezzatura semplice, ma indispensabile al pernottamento. Raggiungibili esclusivamente a piedi con sentieri o mulattiere, hanno la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari in media quota, alte vie, traversate. Sono escluse funzioni di gestione per servizi di fornitura cibi e bevande. Per la relativa manutenzione si proceder\u00e0 come per i bivacchi. <\/p>\n\n\n\n<p>c) BIVACCHI FISSI: costruzioni di modeste dimensioni con capienza normalmente non superiore ai 12 posti, generalmente ubicati nelle zone pi\u00f9 elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il pernottamento o il riparo di fortuna degli alpinisti. Le Sezioni si devono interessare direttamente per la loro permanente apertura e per la perfetta manutenzione, nonch\u00e9 delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli spazi adiacenti al bivacco. <\/p>\n\n\n\n<p>d) CAPANNA SOCIALE: ricavata da immobile esistente, purch\u00e9 agibile, con interventi di ristrutturazione. Disponibilit\u00e0 in via esclusiva da parte di una Sezione in qualit\u00e0 di proprietaria oppure a titolo di possesso o comunque con diritto d\u2019uso. \u00c8 dotata di attrezzatura semplice, conforme ai requisiti igienico-sanitari di base ed \u00e8 tutelata l\u2019esigenza della prevenzione incendi. \u00c8 generalmente chiusa con  2 le chiavi reperibili presso la Sezione. Viene considerata quale Sede sociale in quota di una Sezione e pu\u00f2 essere utilizzata per soggiorni di soci o incontri intersezionali. Per la sua realizzazione non \u00e8 previsto l\u2019iter per i nuovi rifugi, con richiesta di deroga di cui al successivo art. 3, bens\u00ec \u00e8 prevista la procedura semplificata di cui all\u2019allegato 3 punto D del Regolamento Commissione centrale rifugi e opere alpine. Non \u00e8 soggetta all\u2019applicazione del Tariffario, poich\u00e9 la gestione \u00e8 limitata rigorosamente all\u2019ambito associativo. Ha l\u2019obbligo di esporre lo stemma del Club alpino italiano all\u2019esterno. E\u2019 inserita in uno specifico elenco. Alle predette strutture, qualora di propriet\u00e0 del Sodalizio o delle Sezioni, oppure da queste utilizzate a vario titolo (concessione, affittanza, affidamento, uso, ecc.) si applicano le norme del presente Regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:left\"><strong>Art. 2 &#8211; Classificazione &#8211; Denominazione<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>In relazione alla posizione topografica, finalit\u00e0 alpinistiche-escursionistiche, particolari condizioni d\u2019ambiente &#8211; anche stagionali &#8211; quota, difficolt\u00e0 di accesso e conseguenti fattori economici di gestione, la Commissione centrale rifugi ed opere alpine conferisce alle strutture ricettive di cui all\u2019art. 1\/a distinte categorie. Tale classificazione viene determinata ad uso esclusivo interno del Sodalizio. Il criterio di assegnazione delle categorie \u00e8 compito della Commissione Centrale Rifugi. <\/p>\n\n\n\n<p>Classificazione dei rifug0<\/p>\n\n\n\n<p>i 1\u00b0 GRUPPO \u2014 RIFUGI ESCURSIONISTICI <\/p>\n\n\n\n<p>Categoria A: quelli raggiungibili con strada rotabile aperta al traffico ordinario o comunque ubicati in prossimit\u00e0 di questa. Per i rifugi di categoria A \u00e8 ammessa, ai soli fini del tariffario, una differente classificazione per il periodo invernale qualora la situazione ambientale risulti condizionare le possibilit\u00e0 di rifornimento <\/p>\n\n\n\n<p>Categoria B: quelli raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico (escluse le sciovie), o comunque ubicati in prossimit\u00e0 dello stesso. Per i rifugi di categoria B \u00e8 ammessa, ai soli fini del tariffario, una differente classificazione qualora i mezzi meccanici di risalita risultino chiusi per lunghi periodi dell\u2019anno. <\/p>\n\n\n\n<p>2\u00b0 GRUPPO &#8211; RIFUGI ALPINISTICI <\/p>\n\n\n\n<p>Categoria C \u2013 D &#8211; E: rispettivamente, in relazione alla situazione locale con particolare riferimento alla quota, alla durata e difficolt\u00e0 di accesso, nonch\u00e9 all\u2019incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti. <\/p>\n\n\n\n<p>3\u00b0 GRUPPO &#8211; PUNTI Dl APPOGGIO &#8211; BIVACCHI FISSI &#8211; CA PANNE SOCIALI. Per le loro specifiche caratteristiche non comportano alcuna classificazione. Denominazione La denominazione viene proposta dalla Sezione ed approvata dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine. L\u2019eventuale intitolazione deve essere sempre accompagnata dalla indicazione del toponimo locale. <\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:left\"><strong>Art. 3 &#8211; Interventi &#8211; Ampliamenti &#8211; Nuove strutture ricettive <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1) \u00c8 riservata assoluta priorit\u00e0 agli interventi sulle strutture esistenti volti all\u2019adeguamento alle esigenze della sicurezza, alle norme igienico-sanitarie, alla sostituzione delle fonti energetiche inquinanti, allo smaltimento dei rifiuti solidi e\/o liquidi, reflui o quant\u2019altro indicato da normative locali e alla realizzazione di necessari locali invernali.  3 Ogni progetto di intervento (che non comporti ampliamenti) deve essere preventivamente inoltrato, per conoscenza, alla Commissione Regionale di competenza. <\/p>\n\n\n\n<p>2) Non si pu\u00f2 procedere all\u2019ampliamento delle strutture ricettive descritte all\u2019art. 1 ai punti a), b), c), d), alla costruzione di nuove strutture, nonch\u00e9 all\u2019acquisizione di immobili da destinare a rifugio, se non nei casi in cui possa essere dimostrata la necessit\u00e0, nonch\u00e9 la compatibilit\u00e0 con gli obiettivi del Club Alpino Italiano. <\/p>\n\n\n\n<p>3) La richiesta di deroga \u00e8 presentata da parte della Sezione al Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo prima dell\u2019assunzione di qualsiasi altra iniziativa. Il Comitato centrale raccoglie, a mezzo del Consigliere referente con la Commissione centrale rifugi e opere alpine, il parere, obbligatorio ma non vincolante, di detta Commissione, e quelli ulteriori eventualmente ritenuti utili per una pi\u00f9 completa istruttoria. Sulla scorta di tali pareri il Comitato Centrale \u00e8 tenuto a dare risposta entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzione del termine per la motivata richiesta di elementi integrativi. La mancata risposta del Comitato centrale entro il termine prescritto si deve comunque intendere come concessione della deroga. <\/p>\n\n\n\n<p>4) A seguito della concessione della deroga la Sezione \u00e8, in ogni caso, tenuta a richiedere l\u2019approvazione del progetto definitivo secondo la procedura predisposta dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine ed approvata dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo. La su indicata Commissione entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati approva il progetto, classifica l\u2019opera ed approva la denominazione proposta; la mancata risposta entro il termine prescritto si intende come approvazione.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:left\"> <strong>Art. 4 &#8211; Custodia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante i previsti periodi stagionali di apertura; negli altri periodi restano agibili e sempre apertii locali invernali, convenientemente dotati per il pernottamento e il ricovero di emergenza. Per i rifugi che dovessero diventare incustoditi o inagibili, le Sezioni competenti devono darne tempestiva notizia, diffusa a fondo valle ed anche tramite le pubblicazioni sociali ed altri mezzi ritenuti idonei. Le sezioni devono altres\u00ec comunicare ogni variazione alle Autorit\u00e0 Locali e alla Commissione Rifugi Regionale di riferimento. I bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si intendono sempre aperti ed atti a permettere, a chi vi trova riparo, il pernottamento di fortuna. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 5 &#8211; Emblemi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> All\u2019esterno delle costruzioni riconosciute, di cui all\u2019art. 1, deve essere esposto lo stemma ufficiale del C.A.I.: altri eventuali simboli, emblemi, insegne e scritte, anche su cartoline, timbri, ecc., devono essere consoni all\u2019ambiente alpinistico, compatibili con le norme statutarie del Sodalizio e comunque approvati preventivamente dalla Sezione. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 6 \u2013 Propaganda \/ Promozione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le iniziative di propaganda \/ promozione a favore dei rifugi debbono essere improntate a carattere di massima seriet\u00e0, di spirito alpinistico . In caso di pubblicit\u00e0, sito internet, ecc. a cura del Gestore, quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto ad indicare sempre la sezione del CAI proprietaria. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 7 &#8211; Assicurazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Le Sezioni devono provvedere ad assicurare i loro rifugi contro i rischi diversi e separatamente per la  4 responsabilit\u00e0 civile verso terzi, per il rischio dell\u2019incendio, per quanto attiene al fabbricato e l\u2019arredo per congrui valori adeguati all\u2019effettivo costo di ricostruzione, dei quali cureranno il costante adeguamento. Qualora i rifugi siano collegati alla rete telefonica nazionale, l\u2019assicurazione dovr\u00e0 essere specificatamente estesa anche alle apparecchiature di propriet\u00e0 del gestore telefonico. Analogamente l\u2019assicurazione dovr\u00e0 essere estesa agli impianti o strutture di qualsiasi genere di propriet\u00e0 di terzi. Le sezioni proprietarie o concessionarie dovranno altres\u00ec accertarsi che il Gestore\/Custode stipuli polizze assicurative adeguate al suo operare in rifugio.<\/p>\n\n\n\n<p> <strong>Art. 8 &#8211; Ispezioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Le Sezioni devono porre ogni cura ed ogni impegno affinch\u00e9 nei loro rifugi sia rispettato un elevato costume civile e siano osservati un perfetto ordine ed una accurata pulizia. A tal fine le Sezioni provvederanno a nominare per i loro rifugi uno o pi\u00f9 Ispettori, assegnando agli stessi il compito di curare il rispetto dei regolamenti, l\u2019eliminazione di abusi, mancanze, irregolarit\u00e0 o deficienze della gestione e di vigilanza sulla conservazione dell\u2019immobile, sullo smaltimento dei rifiuti solidi e\/o liquidi e pulizia delle aree adiacenti. Gli Ispettori riferiranno al Consiglio direttivo della Sezione in ordine ai provvedimenti assunti, nei limiti della delega loro conferita, o che ritengono debbano essere adottati. Ai componenti la Commissione centrale rifugi e opere alpine \u00e8 attribuita funzione di controllo generale sui rifugi del CAI. Stessa funzione \u00e8 attribuita, con i limiti territoriali di competenza, ai componenti degli OTTO Rifugi e opere alpine ed agli ispettori regionali ove nominati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong> Art. 9 &#8211; Cassetta ed attrezzature di pronto soccorso &#8211; Piazzola elicotteri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Le Sezioni devono dotare i loro rifugi di una cassetta di \u201cPronto soccorso e medicazione\u201d costantemente aggiornata, nonch\u00e9 di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde da valanga. Ci\u00f2 indipendentemente dalle specifiche attrezzature in dotazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico eventualmente affidate in custodia e per le quali, comunque, dovr\u00e0 essere riservato adeguato spazio. I rifugi debbono disporre, ove possibile, di una piazzola idonea all\u2019atterraggio di elicotteri in azione di soccorso. <\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\">TITOLO II <\/p>\n\n\n\n<p>Art. 10 &#8211; Gestione o custodia dei rifugi<\/p>\n\n\n\n<p> Premessa<\/p>\n\n\n\n<p> Custode: persona incaricata dalla sezione proprietaria del rifugio alla custodia, alla cura e alla sorveglianza della struttura, di norma nei rifugi custoditi non vengono somministrati pasti ma solo pernottamento <\/p>\n\n\n\n<p>Gestore: persona scelta dalla sezione proprietaria del rifugio per la conduzione di attivit\u00e0 di tipo aziendale  (turistico\/alberghiera ) da svolgersi nell&#8217;ambito della struttura, mediante specifico contratto<\/p>\n\n\n\n<p> Ottenuta l\u2019autorizzazione amministrativa per l\u2019apertura con relativa destinazione ad uso rifugio, la Sezione proprietaria od usuaria &#8211; perseguendo il compito istituzionale del C.A.I. &#8211; provvede al suo funzionamento direttamente, oppure mediante affidamento convenzionato in gestione o custodia. Sia l\u2019affidamento che la nomina restano soggette alla approvazione della competente Autorit\u00e0 amministrativa locale. Nel caso di validit\u00e0 annuale, le Sezioni dovranno provvedere tempestivamente alla vidimazione di conferma. Le Sezioni avranno cura di accertare preventivamente che le persone prescelte siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e normative, anche locali, vigenti. Nel determinare discrezionalmente i criteri per l\u2019affidamento in gestione ed in custodia di una struttura,  5 i Consigli direttivi delle Sezioni terranno in particolare considerazione l\u2019opportunit\u00e0 di avvalersi dell\u2019opera di Guide alpine locali o di persone o nuclei familiari residenti nell\u2019area montana circostante. L\u2019affidamento in gestione dei rifugi \u00e8 regolato da apposito contratto, redatto preferibilmente sulla base del testo rilasciato dalla Sede Centrale, e sottoscritto dal Presidente in rappresentanza della Sezione e dal Gestore a titolo strettamente personale (con esclusione per questi di qualsiasi forma di sostituzione, subentro, delegazione, cessione a terzi degli obblighi e diritti derivanti dalla convenzione stessa). Tale contratto dovr\u00e0 definire i patti di carattere economico ed i termini di validit\u00e0 del rapporto, nonch\u00e9 gli obblighi che vengono assunti dal Gestore ed in particolare quelli relativi ai seguenti punti:<\/p>\n\n\n\n<p> a) manutenzione ordinaria dell\u2019immobile e delle attrezzature affidate in uso ed elencate in apposito inventario; <\/p>\n\n\n\n<p>b) alla costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione, del cui funzionamento ed efficienza resta responsabile;<\/p>\n\n\n\n<p> c) mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonch\u00e9 della pulizia degli spazi adiacenti allo stesso;<\/p>\n\n\n\n<p> d) al trasporto a valle di tutti i rifiuti avvalendosi, di norma, degli stessi mezzi utilizzati per i rifornimento;<\/p>\n\n\n\n<p>e) costante monitoraggio delle tratte prefissate dei sentieri di accesso al rifugio; <\/p>\n\n\n\n<p>f) applicazione dei prezzi fissati dalla Commissione centrale rifugi e da quelli concordati con la Sezione; <\/p>\n\n\n\n<p>g) impegno ad osservare e far osservare il presente Regolamento generale rifugi del C.A.I. ed a gestire il rifugio con diligenza e cura; <\/p>\n\n\n\n<p>h) osservanza delle particolari normative in materia emanate dalle Autorit\u00e0 nazionali e locali competenti <\/p>\n\n\n\n<p>i) invito a compilare la scheda contenente l\u2019indicazione della meta all\u2019atto della partenza a chi pernotta nel rifugio. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 11 &#8211; Apertura stagionale dei rifugi &#8211; Segnalazione<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>In relazione all\u2019andamento stagionale ed alla situazione del luoghi, d\u2019intesa con il Gestore\/Custode, la Sezione fissa il periodo di apertura stagionale del rifugio e provvede a darne notizia, anche nel rispetto di normative locali alfine di facilitare la individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, il Gestore\/Custode ha l\u2019obbligo di esporre dall\u2019alba al tramonto la bandiera nazionale ed europea. Dal tramonto all\u2019alba, oppure in caso di scarsa visibilit\u00e0 avr\u00e0 cura di tenere accesa all\u2019esterno una apposita luce od opportuni segnali acustici. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 12 &#8211; Prenotazione pernottamenti<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire l\u2019intera capacit\u00e0 ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide &#8211; salvo patto contrario &#8211; sino alle ore 18,00, dopodich\u00e9 i posti saranno assegnati seguendo l\u2019ordine di arrivo degli alpinisti\/ escursionisti. All\u2019atto della prenotazione \u00e8 data facolt\u00e0 al gestore di chiedere una caparra. Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento, a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti delle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione di soccorso. \u00c8 data facolt\u00e0 alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo esigenze locali, sia le modalit\u00e0 di prenotazione dei pernottamenti che le precedenze nell\u2019assegnazione degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.).  6 Il Gestore\/Custode deve adoperarsi, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti la possibilit\u00e0 di un pernottamento di fortuna od almeno il ricovero, facendo conto sul loro spirito di adattamento. Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza \u00e9 vietata una permanenza prolungata se non motivata da condizioni atmosferiche tali da impedire il prosieguo dell\u2019ascensione o il ritorno a valle. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 13 &#8211; Riunioni \u2013 Attivit\u00e0 culturali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Le riunioni nei rifugi devono essere autorizzate dalle Sezioni di appartenenza: potranno essere consentite soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere alpinistico-sociale, ambientale, culturale e didattico garantendo comunque la normale attivit\u00e0 del rifugio. All\u2019interno dei rifugi \u00e9 assolutamente vietata la esposizione di cartelli pubblicitari, manifesti, depliants e simili, se non stampati a cura del C.A.I. e la vendita di oggetti non attinenti all\u2019attivit\u00e0 svolta dal Sodalizio. \u00c8 permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, pubblicazioni di interesse alpinistico, ambientale e culturale, previa autorizzazione della sezione. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 14 \u2013 Tariffario e prezzi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito \u201c Tariffario annuale \u201d, comprendente quote fissate dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine e prezzi concordati con le Sezioni di appartenenza dei rifugi. Il Tariffario C.A.I. (con l\u2019indicazione del recapito della Sezione di appartenenza, dell\u2019ispettore del rifugio e del Gestore\/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata, chiara visione e consultazione. Qualora imposta da normative locali, dovr\u00e0 essere affissa anche la tabella dei prezzi, redatta su apposito modello fornito dall\u2019Ente impositore. Durante il periodo di chiusura i Gestori\/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilit\u00e0, possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tale caso saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa. Nei rifugi del Club alpino non esiste obbligo di consumazione. I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni e di qualsiasi altra imposta e tassa. I Gestori\/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e di ambiente. Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente, viveri propri, restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal Tariffario, per l\u2019uso del posto a tavola, quale contributo per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti. Il supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento dei locali di riposo durante la stagione estiva \u00e8 dovuto ogni qualvolta, in relazione a particolari condizioni climatiche, il Gestore\/Custode ritenga opportuno procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento. In caso di apertura invernale \u00e8 facolt\u00e0 del Gestore applicare un aumento percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio continuo di riscaldamento di tutti locali del rifugio. Gestore\/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con la indicazione delle somministrazioni e dei servizi forniti. Qualora venga proposto reclamo alla Sezione proprietaria od usuaria, dovr\u00e0 essere allegato il predetto documento. <\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\">TITOLO III <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 15 &#8211; Comportamento nei rifugi <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Chi entra in un rifugio ricordi che \u00e8 ospite del Club alpino italiano: sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda pi\u00f9 di quello che il rifugio (in quanto tale) e il Gestore\/Custode possono offrire.  7 l\u00ec Gestore\/Custode ricordi che il rifugio del C.A.I. \u00e8 la casa degli alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti. Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore\/Custode deve far osservare assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo. Nei rifugi muniti di impianto di illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo il \u201cnotturno\u201d. Dalla stessa ora il servizio \u00e8 limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione. L\u2019ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d\u2019uso di locali od attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione, d\u2019intesa con il Gestore! Custode. Resta comunque vietato l\u2019accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera. \u00c8 inoltre vietato fumare in tutti i locali del rifugio. Non si possono introdurre animali nei rifugi, salvo diverse disposizioni concordate tra Sezione e gestore. Resta comunque il divieto assoluto di accesso agli animali nei locali adibiti al pernottamento. All\u2019interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non \u00e8 permesso l\u2019uso di apparecchi sonori salvo per manifestazioni organizzate o autorizzate dalla Sezione di appartenenza. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 16 &#8211; Trattamento soci<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>Nei limiti stabiliti dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine, i Soci del C.A.I. fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci. La qualifica di Socio del C.A.I. deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell\u2019anno in corso o recante la stampigliatura \u201cvitalizio\u201d. I componenti le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell\u2019Ordine in servizio comandato in zona, sono equiparati ai Soci del C.A.I. Ai Soci dei Sodalizi aderenti alla Convenzione di Reciprocit\u00e0 va applicato il trattamento di reciprocit\u00e0. I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di appartenenza, valida per l\u2019anno in corso e regolarmente munita di fotografia. I Club aderenti alla Convenzione di Reciprocit\u00e0 sono evidenziati nel tariffario esposto. Tutti i soci degli altri sodalizi aderenti all\u2019UIAA, per usufruire del trattamento di reciprocit\u00e0 devono essere muniti di bollino rilasciato, su richiesta, dalla Segreteria della Reciprocit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 17 &#8211; Telefono<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, l\u2019uso del telefono si intende limitato dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni. Hanno, in ogni caso, precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e quelle di servizio per il rifugio. Il Gestore\/Custode \u00e8 tenuto alla scrupolosa applicazione delle vigenti tariffe ufficiali e non pu\u00f2, per nessuna ragione, richiedere contributi aggiuntivi per detto servizio. Per i rifugi dotati di apparecchio telefonico di emergenza, durante il periodo di chiusura, il Gestore\/Custode dovr\u00e0 assicurare un costante controllo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 18 &#8211; Libro dei visitatori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Chi entra in un rifugio \u00e8 invitato a firmare il \u201clibro dei visitatori\u201d, indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva; se compie ascensioni od escursioni impegnative \u00e8 obbligato a darne previo e preciso avviso al Gestore\/ Custode. Tale comunicazione \u00e8 indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di soccorso. E\u2019 compito del Gestore garantirne un corretto utilizzo. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 19 &#8211; Conservazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle attrezzature in dotazione, con speciale riguardo a quelle incustodite, \u00e8 affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del C.A.I. ed alle regole della civile e corretta convivenza.  8 Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, od un bivacco, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in particolare al riporto a valle dei rifiuti nonch\u00e9 ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura. Chi, anche involontariamente, durante la sua presenza nel rifugio, abbia recato danno all\u2019immobile, all\u2019arredo od alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per impedirne l\u2019aggravamento, \u00e8 tenuto a darne pronto avviso al Gestore\/Custode, all\u2019ispettore od alla Sezione di appartenenza, nonch\u00e9 a provvedere al risarcimento del danno. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 20 &#8211; Pubblicit\u00e0 del Regolamento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, le Sezioni dovranno dare la massima evidenza con affissione all\u2019interno dei rifugi, punti di appoggio e bivacchi. L\u2019osservanza ed il rispetto del presente Regolamento sono affidati <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI Il Regolamento Generale Rifugi \u00e8 un insieme di norme definite dal CAI e non sostituisce o integra le norme legislative vigenti emanate dagli Organi Statali e locali. 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