{"id":858,"date":"2021-03-25T09:09:22","date_gmt":"2021-03-25T09:09:22","guid":{"rendered":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/gr-piemonte\/2021\/03\/in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-testo-sulla-sicurezza-negli-sport-invernali\/"},"modified":"2024-11-22T12:44:32","modified_gmt":"2024-11-22T12:44:32","slug":"in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-testo-sulla-sicurezza-negli-sport-invernali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/organizzazione.cai.it\/gr-piemonte\/2021\/03\/in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-testo-sulla-sicurezza-negli-sport-invernali\/","title":{"rendered":"In Gazzetta Ufficiale il nuovo testo sulla sicurezza negli sport invernali"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">il Cai ha svolto una intensa attivit\u00e0 di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di modifica sono state recepite, anche se non completamente, e il testo finale \u00e8 pi\u00f9 preciso e meno generico di quello iniziale<\/h3>\n\n\n\n<p>La Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021&nbsp;<strong>ha pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40<\/strong>, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un provvedimento attuativo della legge delega n. 86 del 2019 di riforma dello sport. Lo schema era stato trasmesso al Parlamento ai primi di dicembre 2020 per il parere delle competenti Commissioni (da esprimere entro 45 giorni) ed inviato alla Conferenza Unificata per la relativa intesa: tuttavia la crisi politica ha limitato i lavori parlamentari ed impedito l\u2019espressione dei pareri in Commissione nei termini previsti.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato hanno comunque svolto una proficua attivit\u00e0 conoscitiva attraverso alcune audizioni \u201cda remoto\u201d, tra cui quella del Presidente generale del Cai Vincenzo Torti, acquisendo i documenti con i rilievi predisposti dai soggetti coinvolti nella riforma.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente il testo approvato dal Governo Draghi ha potuto tenere solo conto di quanto definito dal confronto svolto in sede di Conferenza Unificata tra Governo (Ministro dello sport) e Regioni ed enti locali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un\u2019intensa attivit\u00e0 di pressione<\/h3>\n\n\n\n<p>In questo contesto,&nbsp;<strong>il Cai ha svolto una intensa attivit\u00e0 di pressione sulle istituzioni, attraverso la predisposizione di un documento assai analitico sugli aspetti della materia che riguardavano pi\u00f9 direttamente il Sodalizio<\/strong>, inviato al Ministro dello sport, al Presidente della Conferenza delle Regioni ed ai componenti delle Commissioni parlamentari interessate (Presidenti e relatori&nbsp;<em>in primis<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Gran parte delle proposte di modifica dello schema presentate dal Cai&nbsp;<strong>sono state recepite, anche se non completamente<\/strong>&nbsp;nella formulazione proposta ed il testo finale ne \u00e8 risultato assai pi\u00f9 preciso e meno generico di quello iniziale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pala, Artva e sonda da neve<\/h3>\n\n\n\n<p>In particolare,&nbsp;<strong>\u00e8 stata riscritta la disposizione sullo \u201csci fuori pista, sci-alpinismo e attivit\u00e0 escursionistiche\u201d<\/strong>&nbsp;(ora art. 26),&nbsp;<strong>prevedendosi l\u2019obbligo (<em>devono<\/em>) per i \u201csoggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista o le attivit\u00e0 escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve<\/strong>, per garantire un idoneo intervento di soccorso\u201d,<strong>&nbsp;ma non pi\u00f9 con il generico riferimento del trovarsi \u201cin ambiente innevato\u201d,<\/strong>&nbsp;bens\u00ec recependo la necessit\u00e0 che, \u201dper le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 stato cos\u00ec recepito il rilievo da parte del Cai, poich\u00e9 in base alla precedente stesura,&nbsp; anche in un prato innevato, lontano da qualsiasi pendio fortemente inclinato e, quindi, da pericoli valanghivi,&nbsp;<strong>l\u2019escursionista avrebbe dovuto dotarsi di tali attrezzature<\/strong>, peraltro gi\u00e0 previste dalla precedente normativa (legge n. 363 del 2003, art. 17) per gli sci-alpinisti solo qualora, per le condizioni climatiche e della neve, sussistessero evidenti rischi di valanghe.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019estensione agli escursionisti (anche \u201cciaspolatori\u201d)&nbsp;<strong>della necessit\u00e0 di dotazioni di soccorso si raccorda con quanto gi\u00e0 previsto da alcune leggi regionali ed anche con le regole adottate dalle Sezioni del Cai<\/strong>&nbsp;nello svolgimento delle attivit\u00e0 escursionistiche sociali in ambiente invernale che presentasse esposizione a pendii significativi con il connesso pericolo, anche se, mai e ovviamente, in caso di pericolo segnalato come di un certo rilievo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore non ha, tuttavia, nonostante le osservazioni scritte, ribadite nell\u2019audizione,&nbsp;<strong>ancora compreso la differenza tra \u201cpericolo\u201d e \u201crischio\u201d di valanga<\/strong>, in quanto il pericolo qualifica un aspetto oggettivo, in qualche modo misurabile (<em>si pu\u00f2 staccare una valanga da quel pendio<\/em>) con effetti per l\u2019incolumit\u00e0 pubblica, mentre il rischio attiene alla scelta dell\u2019utente di svolgere un\u2019attivit\u00e0 in presenza di pericolo (<em>a mio rischio percorro quell\u2019area nella quale ci potrebbe essere un pericolo di valanghe<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Va inoltre ricordato l\u2019articolo 33 che prevede, in caso di violazione della disposizione contenuta all\u2019articolo 26, una sanzione amministrativa da 100 e 150 euro, che pu\u00f2 essere comminata automaticamente dai soggetti preposti al controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>Su indicazione del Cai<strong>&nbsp;\u00e8 stata altres\u00ec migliorata la formulazione delle definizioni delle varie attivit\u00e0 sportive<\/strong>&nbsp;gi\u00e0 considerate all\u2019articolo 2 e ne sono state inserite ulteriori, cos\u00ec come \u00e8 stata confermata l\u2019attivit\u00e0 dei mezzi di soccorso lungo le piste (art. 25), che dalla bozza iniziale sembrava inibita.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di risultati positivi, frutto della attenta e tempestiva azione dei vertici del Cai&nbsp; nonostante il momento politico assai particolare, azione che vedr\u00e0 ulteriore intensificazione&nbsp;<strong>attraverso costanti rapporti<\/strong>&nbsp;con il Ministro del Turismo,&nbsp;<strong>Massimo Garavaglia<\/strong>&nbsp;(titolare della vigilanza sul CAI) e con il sottosegretario delegato allo sport,<strong>&nbsp;Valentina Vezzali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, si segnala che, vista la complessit\u00e0 dei decreti attuativi della riforma dello sport, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni), all\u2019articolo 29, comma 10,\u00a0<strong>rinvia l\u2019applicazione delle disposizioni<\/strong>\u00a0di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021 a decorrere<strong>\u00a0dal 1\u00b0 gennaio 2022.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.loscarpone.cai.it\/in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-testo-sulla-sicurezza-negli-sport-invernali\/?fbclid=IwAR1MrOkMN8hFrCmuxLlJQZXQit5Tf4jGmrtYigbjhx6czOwaE3B_w5cvDLE\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LoScarpone.cai.it<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>il Cai ha svolto una intensa attivit\u00e0 di pressione sulle istituzioni. 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