Gli OTTO sono composti da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti.
Un unico regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento comuni a tutti gli OTTO. Il regolamento è redatto a cura del Comitato Di Controllo (CDC) per iniziativa del Comitato Centrale (CC), e adottato dallo stesso CC.
Gli Organi Tecnici Centrali Operativi coordinano l’attività degli omologhi organi eventualmente costituiti a livello territoriale, fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale scelte operative omogenee.
L’ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti.
Gli OTTO
– erogano consulenze tecniche al CDR stesso ed alle Sezioni in base alla propria competenza specialistica,
– eseguono attività ad esse commissionate dal CDR stesso o dal PR;
– operano in base al regolamento nazionale e regionale, stabilito dal CDR e approvato dall’ARD, oltre che nell’ambito delle deleghe specifiche rilasciate dal CDR stesso o dal PR e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli omologhi Organi Tecnici Centrali.