REGOLAMENTO PER L’USO DELLA BIBLIOTECA SEZIONALE
Approvato dal Consiglio Direttivo il 27 novembre 2008
PREMESSA
In attuazione dell’art. 1 dello Statuto, dell’art. 1 del Regolamento Generale del CAI e dell’art. 4 del Regolamento Sezionale, il Consiglio Direttivo, in data odierna, delibera il seguente Regolamento, che annulla e sostituisce il precedente.
ARTICOLO 1
La Biblioteca si compone di libri, riviste, audiovisivi, guide alpinistiche, carte topografiche, e altre pubblicazioni a carattere culturale, didattico, divulgativo inerenti l’attività alpinistica. Essa si articola in:
• sezione “A” comprende le pubblicazioni ammesse al servizio sia di prestito sia di consultazione;
• sezione “B” comprende le pubblicazioni ammesse al solo servizio di consultazione presso i locali della sede;
• sezione “C” comprende audiovisivi (videocassette, dvd, diapositive, etc.) fruibili dai Soci della Sezione presso i locali della sede; può essere previsto il prestito per gli audiovisivi in supporto DVD per il solo uso privato;
• sezione “D” riservata a pubblicazioni di particolare importanza o pregio e come tali non ammesse al prestito e oggetto di tutela da parte del Consiglio Direttivo; l’accesso a detta sezione, per la sola consultazione, può essere autorizzato dal Presidente o da un Vicepresidente.
ARTICOLO 2
La Biblioteca è aperta ai Soci CAI tutti i martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per garantire un adeguato servizio di Biblioteca è nominato dal Consiglio Direttivo un incaricato il quale, avvalendosi anche di collaboratori di sua fiducia, gestisce l’aggiornamento, la consultazione, la catalogazione e il prestito (sez. “A” – “B” – “C”); l’incaricato relaziona annualmente il consiglio sul funzionamento della Biblioteca.
ARTICOLO 3
Il servizio di prestito e di consultazione è regolamentato dalle seguenti disposizioni:
• per accedere al prestito o alla consultazione è necessario rivolgersi agli incaricati della Biblioteca;
• sono ammessi al prestito e alla consultazione i Soci CAI regolarmente iscritti;
• i non-soci possono accedere al solo servizio di consultazione.
• il prestito è valido per una singola pubblicazione e ha durata di 30 giorni; il prestito può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previo accordo con l’incaricato, se nel frattempo non emergono altre richieste per lo stesso materiale;
• il prestito va annotato su apposito registro con apposizione dei dati identificativi dell’opera, data di inizio e fine prestito, nome/cognome, sezione di appartenenza e firma leggibile del richiedente ad attestazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento.
ARTICOLO 4
I Soci devono usare il materiale ottenuto in prestito o in consultazione con la massima cura evitando in particolare di apporvi segni o scritte.
Il ritardo nella restituzione delle pubblicazioni ricevute in prestito verrà sanzionato come segue:
• sospensione temporanea dal prestito per 30 giorni nel caso il ritardo ecceda i 7 giorni dalla data di fine prestito;
• sospensione definitiva dal prestito nel caso il ritardo ecceda i 30 giorni dalla data di fine prestito (il Consiglio Direttivo può comunque revocare la sospensione definitiva).
In caso di mancata restituzione o grave deterioramento del materiale il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’incaricato, delibera gli opportuni provvedimenti; l’incaricato dovrà altresì informare il Vicepresidente Attività Culturali ogniqualvolta vengano messe in atto sospensioni definitive.
ARTICOLO 5
Particolari esigenze riguardanti l’attività della Sezione vanno concordate con l’incaricato della Biblioteca.